IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva;
    Letti gli atti;
                             O S S E R V A
    Il conduttore, pur riconoscendo esatta la scadenza del 31  ottobre
 1992,  si e' opposto alla convalida sia per l'asserita nullita' della
 citazione, a suo dire priva del requisito di cui all'art. 163, n.  2,
 del  c.p.c.,  sia  per  la  sopravvenuta proroga biennale ex art. 11,
 comma 2- bis della legge n. 359/1992.
    Il procuratore dell'intimante ha contestato la  dedotta  nullita',
 ha  ribadito  lo  stato  di  necessita'  abitativa  dell'istante gia'
 illustrato nel libello introduttivo ed ha poi eccepito, con  le  note
 21  novembre  1992,  l'illegittimita' costituzionale della proroga in
 oggetto, anche sotto il profilo dell'omessa tutela delle esigenze del
 locatore di utilizzazione personale del bene o di  sua  altra  valida
 necessita', sempre rispettate dalle precedenti norme vincolistiche.
    Orbene  sulla base del chiaro disposto legislativo e' indubbio che
 il  biennio  in  oggetto  costituisce  vera  e  propria  proroga  del
 contratto e non dell'esecuzione.
    Tale proroga opera poi in modo automatico (di diritto) nel caso in
 cui  le parti non abbiano raggiunto l'accordo sul nuovo canone, tanto
 nel senso che abbiano omesso di trattare, quanto  nel  senso  che  le
 trattative  non  siano  andate a buon fine; va precisato in proposito
 che il mero rifiuto di trattare del  proprietario,  indipendentemente
 dalle  motivazioni di esso, deve essere equiparato al caso di mancato
 accordo. Ne consegue che ove il locatore, come nella specie,  insista
 in  giudizio  per il provvedimento di rilascio, con cio' manifestando
 l'inequivoca volonta' di non dare  corso  ad  alcuna  trattativa  sul
 nuovo corrispettivo, ancorche' per propria necessita' abitativa, puo'
 dirsi  realizzata  la  condizione  negativa  per l'operativita' della
 proroga biennale prevista dalla nuova legge.
    Alla  stregua  di  quanto  sopra,  la  prospettata  questione   di
 costituzionalita',  che  puo'  essere  sollevata  anche d'ufficio, e'
 senza dubbio  rilevante  ai  fini  del  decidere;  invero  l'eccepita
 nullita' della citazione appare insussistente (l'attrice ha il doppio
 cognome  "Buoni  o Del Buono") e comunque sanata ex art. 164, secondo
 comma, del c.p.c.; la scadenza negoziale del 31 ottobre 1992 e' stata
 contestata solo in virtu' della nuova legge; l'intimate  ha  posto  a
 fondamento   della   domanda   di  rilascio  l'esigenza  di  disporre
 dell'immobile per uso abitativo proprio.
    Dichiarata peraltro l'incostituzionalita' totale o parziale  della
 norma   in  esame,  potrebbe  essere  adottato  il  provvedimento  di
 rilascio, nel primo caso per generica finita locazione e nel  secondo
 caso  per  riconosciuta necessita' del proprietario, previo mutamento
 del rito ex art. 48 della legge n. 392/1978.
   Orbene, come gia' osservato da questo stesso pretore con  ordinanza
 25 novembre 1992 in causa Falconi-Adragna, sotto il profilo dell'art.
 3  della Costituzione, non puo' ravvisarsi arbitraria discriminazione
 tra le locazioni cessate prima dell'entrata  in  vigore  della  nuova
 legge  e  quelle  con  scadenza  successiva al 14 agosto 1992. Invero
 trattandosi di proroga del contratto e  non  della  esecuzione,  come
 gia'  rilevato,  la protrazione ex lege della durata di esso concerne
 correttamente  i  soli  rapporti  ancora in corso de jure e non trova
 applicazione a quelli gia' esauriti e rimasti in vita  de  facto,  in
 attesa della riconsegna dell'immobile.
    L'indubbia  eterogeneita'  delle  illustrate situazioni, sottrae e
 censura l'operato del legislatore  proprio  alla  luce  dell'invocato
 principio di uguaglianza.
    Per  concludere sul punto si osserva altresi' che la scelta di una
 proroga generalizzata ovvero predisposta solo in favore  di  determi-
 nate  categorie  di  conduttori  (ad  es.  a  basso reddito), rientra
 nell'ambito dei poteri  discrezionali  del  legislatore  (cfr.  Corte
 costituzionale sentenza 5 aprile 1984, n. 89).
    Quanto  alla pretesa violazione dell'art. 42 della Costituzione va
 posto in rilievo il carattere straordinario e temporalmente  limitato
 della  proroga  di  cui  trattasi che, secondo la chiara ratio legis,
 tende  ad  assicurare  un  passaggio  graduale,  dilazionato  e   non
 traumatico dal regime essenzialmente vincolistico dell'equo canone al
 regime  di sostanziale liberta' contrattuale nella determinazione del
 corrispettivo  delle   locazioni   abitative,   introdotto   con   le
 disposizioni  del  primo  e  secondo comma della nuova legge. Cio' al
 fine di realizzare la riforma senza gravi  turbative  dell'equilibrio
 del   mercato,   assai   precario  nel  momento  attuale,  pericolose
 conseguenze sul livello dei prezzi,  prevedibilmente  in  ascesa  per
 effetto  della  liberalizzazione  e, quindi, sul fenomeno inflattivo,
 tenuto in massima considerazione dal legislatore anche in  vista  del
 risanamento della finanza pubblica, che costituisce oggetto specifico
 della legge n. 359/1992.
    L'indubbio  sacrificio  imposto  alla proprieta' privata, peraltro
 soggetta a limiti allo scopo di assicurarne la funzione  sociale,  e'
 adeguatamente  bilanciato  dai  vantaggi conseguibili dalla categoria
 dei locatori  per  effetto  della  totale  ed  immediata  abrogazione
 dell'equo  canone  per  gli  immobili  di nuova costruzione (art. 11,
 primo comma) e dalla possibilita' di  concordare  alle  scadenze  dei
 contratti  in  corso  (ed  in  proposito la proroga persegue anche la
 finalita' di agevolare tali  accordi)  o  comunque  per  i  contratti
 stipulati   dopo   il  14  agosto  1992  (art.  11,  secondo  comma),
 corrispettivi  in  linea  con  gli  effettivi  valori   del   mercato
 immobiliare.
    Per  quanto  sopra,  la proroga biennale in oggetto, valutata alla
 luce del complessivo disposto dall'art. 11 della legge  n.  359/1992,
 appare  compatibile  con  la  garanzia  costituzionale del diritto di
 proprieta' del locatore posto dall'art.  42  della  Costituzione,  in
 conformita'  a  principi  gia'  enunciati  dalla  Corte con la citata
 sentenza 5 aprile 1984, n. 89 e dunque per  tale  parte  la  proposta
 questione va dichiarata manifestamente infondata.
    Quanto  all'ulteriore  profilo  di  illegittimita'  della  proroga
 concernente la non riconosciuta tutela delle esigenze  personali  del
 locatore,  si  osserva  anzitutto  che  non puo' operare nella specie
 l'istituto del diniego di rinnovazione previsto dall'art. 11, secondo
 comma, seconda parte della legge n. 359/1992, applicabile  solo  alla
 scadenza  quadriennale  dei  contratti stipulati ai sensi della prima
 parte della stesa disposizione di legge.
    Inoltre il diniego di rinnovo di cui sopra, operando soltanto  per
 la  scadenza quadriennale, potrebbe consentire al locatore di evitare
 l'ingresso del contratto nel regime di proroga ma non gia'  di  farlo
 cessare   nel   corso  del  biennio  per  un  sopravvenuto  stato  di
 necessita'.
    Neppure   sembra   corretto   ipotizzare  il  ripristinato  vigore
 dell'istituto del recesso di cui al previgente regime vincolistico ed
 al regime transitorio della legge  n.  392/1978,  non  piu'  previsto
 dall'ordinamento e neppure richiamato dalla nuova legge n. 359/1992.
    Nella  illustrata  situazione, evidente si appalesa a giudizio del
 pretore,  la  non   manifesta   infondatezza   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  11, comma 2-bis, della legge
 citata, nella parte in cui non prevede la possibilita'  del  locatore
 di  recedere  alla  scadenza ordinaria del contratto ovvero nel corso
 della  proroga  biennale  in   caso   di   necessita'   di   disporre
 dell'immobile  per gli usi o per le opere di cui rispettivamente agli
 artt. 29 e 59 della legge n. 392/1978,  mutaundosi  opportunamente  i
 motivi  di recesso dal secondo comma dello stesso art. 11 della legge
 n. 359/1992 in  tema  di  diniego  di  rinnovo  alla  prima  scadenza
 quadriennale della locazione con patti in deroga.
    Invero  secondo  quanto  gia' affermato dalla Corte costituzionale
 (cfr. sentenza 27  febbraio  1980,  n.  22)  "nel  complesso  sistema
 vincolistico  .. l'istituto della necessita' come causa di cessazione
 della  proroga  legale  ha  assunto  nella   comune   interpretazione
 adeguatrice  (cfr. sentenza n. 132/1972) carattere strumentale per la
 composizione dei contrapposti interessi, prevalendo di regola  quelli
 dei  conduttori, che rimangono sacrificati di fronte all'esigenza del
 locatore proprietario di ottenere la disponibilita' dell'immobile  in
 caso di necessita'".
    Cosicche'  l'omessa  previsione  di tale necessita' quale causa di
 esclusione della proroga introdotta dalla legge n. 359/1992 ovvero di
 recesso  nel  corso  di  essa,  appare  irragionevole,  e  del  tutto
 ingiustificata,  rendendo  sicuramente  intollerabile la compressione
 del diritto di proprieta' ed  incompatibile  con  la  garanzia  posta
 dall'art.  42  della Costituzione il nuovo regime "transitorio" della
 citata legge n. 359/1992. Risulta  altresi'  violato  il  diritto  di
 difesa, pure costituzionalmente protetto, stante l'impossibilita' per
 il  locatore  di  far valere in giudizio esigenze di vita e di lavoro
 socialmente apprezzabili e meritevoli  di  riconoscimento  e  tutela,
 peraltro  costantemente  assicurati nel vigore delle precedenti norme
 vincolistiche e perfino nella fase di esecuzione dei provvedimenti di
 rilascio (cfr. artt. 2 e 3 della legge n. 61/1989).
    Per le ragioni tutte esposte va  dichiarata  la  rilevanza  e  non
 manifesta  infondatezza della questione di legittimita' dell'art. 11,
 comma 2-bis, della legge n. 359/1992 nei limiti sopra illustrati, con
 le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.